Il calcolo del patrimonio delle ASL al vaglio della Corte Costituzionale

Link alla Pronuncia di accertamento/ordinanza della  Sezione Controllo Campania 148/2019/Prsp: clicca qui

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La Sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito di un procedimento di controllo sugli equilibri economici di un’azienda sanitaria, solleva una questione di legittimità costituzionale sui criteri legislativi di calcolo e movimentazione del patrimonio netto.

La questione attiene alla computabilità dei contributi in conto capitale nel patrimonio netto in uno con la possibilità di procedere, con la stessa posta, alla sterilizzazione dei costi di ammortamento.

La norma è l’art. 29, coma1, lett. c del D.lgs. n. 118/2011, in riferimento ai parametri stabiliti degli articoli artt. 97 e 81 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost.

Dopo una breve ricostruzione dell’oggetto del giudizio e l’inquadramento del ruolo e della funzione dell’aggregato “patrimonio netto” nell’ambito dei controlli svolti dalla Corte dei conti (evidenziando il parallelismo con il risultato di amministrazione nella contabilità pubblica finanziaria), il giudice a quo affronta separatamente i temi della legittimazione, della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Quanto al primo punto viene evidenziato che il controllo in corso si ascrive alla categoria dei controlli di “legittimità-regolarità”, effettuando il “test di giurisdizionalità” elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89/2017, aggiungendo il criterio della “zona d’ombra”.

Sul versante della rilevanza, si sottolinea la pregiudizialità della questione della modalità di calcolo del patrimonio netto, in quanto, se venisse accolta la questione sollevata, i contributi in conto capitale non potranno essere computati nel patrimonio netto stesso ovvero non potranno essere utilizzati per neutralizzare i costi di ammortamento nel contro economico (con l’evidenziazione di perdite di esercizio assai cospicue).

Sul merito della questione, la Sezione campana fa una doppia operazione di precisazione del dell’oggetto e del parametro. Sul primo versante, premette che sussiste un particolare rapporto tra fonti del diritto e norme tecniche (fonti-fatto), che, nella contabilità pubblica, costituiscono il proprium dei dispositivi normativi che formano e conformano il diritto sul bilancio.

Sul piano del parametro (ovvero il consueto “equilibrio di bilancio), evidenzia che esso si basa su un presupposto-corollario: la sincerità di bilancio. Quest’ultima evoca necessariamente scelte tecniche ragionevoli ed in grado di rappresentare la realtà degli equilibri. Dall’altra parte, non si nega che la contabilità pubblica possa prevedere un diritto o soluzioni tecniche speciali, purché le norme giuridiche rispettino la tassonomia fondamentale del sistema tecnico-ragionieristico, senza alterarne la logica, come già evidenziato nella recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 274/2017 e n. 105/2019).

Fatta questa premessa viene svolto un sindacato alla luce di due parametri “complessi” (cioè risultanti dal combinato disposto di più norme costituzionali).

Il primo è il precetto dell’equilibrio nel suo “presupposto” della sincerità di bilancio (artt. 81, 97 e 3 comma 1 Cost.). Questo sindacato viene svolto attraverso un “test” che analizza la (in)coerenza interna ed esterna della scelta legislativa con la logica matematica della contabilità economico-patrimoniale e con fattispecie disciplinari analoghe (la contabilità delle università). La censura fondamentale è la seguente: la scelta legislativa ha trasformato la passività in un elemento positivo del saldo Patrimonio netto, alterandone la capacità di rappresentare gli equilibri effettivi, con la conseguenza di impedire ed attivare misure correttive adeguate non solo per l’azienda sanitaria, ma anche per gli enti “tutori” dell’erogazione dei LEA (Regione, art. 119 Cost.,  e indirettamente lo Stato, ai sensi degli artt. 117, comma 2, lett. m. e 120 Cost)

Il secondo parametro è il sistema di beni-valori al cui presidio è posta la contabilità e il bilancio come “bene pubblico” (in questo caso gli artt. 1, 2, 3 comma 2, e 32 Cost, con impatto finale sull’art. 97 comma 2 Cost.): si assume che la violazione della sincerità di bilancio non consente di integrare i “buon andamento” della pubblica amministrazione, con riguardo agli obiettivi costituzionali di accountability democratica e di effettiva erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie ed incomprimibili, tra cui indubbiamente, si ascrive il diritto alla salute nella sua accezione di garanzia essenziale ed eguale dei LEA su tutto il territorio nazionale

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