Un primo intervento che valuta i poteri residui dopo il decreto 76/2020 che ha sospeso la possibilità di avvio del dissesto guidato
Delibera Sezione controllo Marche 48/2021
Con il decreto legge 76/2020, art. 17, comma 2, emanato nell’ambito dei provvedimenti per l’emergenza sanitaria, il legislatore ha deciso di sospendere, fino al 30 giugno 2021, l’avvio o la prosecuzione delle procedure di c.d. “dissesto guidato” per gli enti in piano di riequilibrio. La norma in questione è già stata commentata su questo sito (leggere qui).
La Sezione Marche interviene sul tema con la deliberazione in commento riguardante un ente locale rientrante nell’ipotesi della norma citata.
La momentanea sospensione degli effetti comminatori dei controlli della Corte dei Conti, ad avviso della Sezione, può considerarsi ragionevole alla luce della constatazione secondo cui il Governo non è in grado di formulare previsioni attendibili sugli effetti economici generati dalla pandemia e di sapere in anticipo se le risorse stanziate in favore degli enti locali saranno effettivamente sufficienti a sostenere l’esercizio delle loro funzioni fondamentali e, quindi, se, ed in che misura, il mancato raggiungimento dei pianificati obiettivi intermedi di risanamento potrà essere un effetto causalmente scaturito dall’insorgere della pandemia oppure determinato da altri e diversi fattori strutturali, fin quando l’esercizio 2020 non verrà definitivamente rendicontato e fin quando non verranno svolti gli accertamenti di cui all’art. 106, commi 2 e 3, d.l. 34/2020 e non verrà resa la certificazione di cui all’art. 39, commi 2 e 3, d.l. 104/2020.
Anche se temporaneamente privo del suo momento comminatorio, il controllo successivo di legalità finanziaria sui bilanci ed i rendiconti degli enti locali e sullo stato di attuazione dei PRFP da parte della magistratura contabile, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, nella misura in cui è preordinato a contemperare le esigenze di tutela dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali (art. 114 Cost.) con quelle di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica (artt. 97 e 119 Cost.), si presenta come una funzione costituzionalmente inabdicabile (cfr. art. 5, comma 1, lett. a], l. cost. 1/2012; art. 20 legge “rinforzata” 243/2012; Corte cost., sent. 60/2013), ossia come strumento di garanzia dell’unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.), finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio eurounitari, nonché elemento indefettibile dello “Stato di diritto” (arg. ex art. 4, comma 1 e 2, lett. b], Reg. UE-Euratom n. 2020/2092), anche (e, forse, soprattutto) in contesti caratterizzati da straordinaria, eccezionale, imprevedibile ed imponderabile emergenza, i quali, onde evitare che situazioni di già conclamata sofferenza finanziaria possano ulteriormente ed irreparabilmente aggravarsi, fino a sfociare nella paralisi stessa dell’ente e mettere a repentaglio l’erogazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni essenziali, richiederebbero non un allentamento, bensì un rafforzamento di questa tipologia di controllo esterno.
Se, da un lato, è compito dello Stato garantire che gli enti territoriali dispongano di risorse sufficienti a “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 119, comma 4, Cost.), dall’altro, spetta al singolo ente, una volta ricevute tali necessarie risorse, adoperarsi affinché le suddette funzioni vengano adeguatamente espletate e gli equilibri di bilancio mantenuti, salvaguardati ed eventualmente ripristinati (artt. 97 e 119, comma 1, Cost.), senza che l’insorgere della pandemia possa autorizzare o assurgere a pretesto per un indiscriminato e dissennato accumulo di disavanzo da parte degli enti in PRFP, ingiustificatamente esonerandoli da qualsiasi intervento di risanamento.
Alla stessa ratio appare riconducibile anche la disposizione contenuta nell’art. 53, commi 8, d.l. 104/2020, la quale, pur lasciando inalterato il compito di monitorare lo stato di attuazione del PRFP e, più in generale, la complessiva situazione di bilancio degli enti in PRFP, ha voluto escludere che dall’infruttuoso spirare dei termini assegnati in delibere o note istruttorie della magistratura contabile possano scaturire conseguenze di carattere sanzionatorio e/o interdittivo per l’ente controllato. Il legislatore cioè, con presunzione assoluta (iuris et de iure), ritiene che l’insorgere della pandemia possa risultare momentaneamente foriero di imprevedibili conseguenze nocive non solo sulla gestione di bilancio di enti già in conclamata sofferenza finanziaria, ma anche, più in generale, sul complessivo buon andamento del loro intero apparato organizzativo, messo ancor più sotto pressione dal contesto emergenziale.
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