(sentenze n. 3/2025/DELC e n. 4/2025/EL) .
Ad inizio 2025, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno avuto modo di tornare ad affrontare la materia dei controlli di legittimità-regolarità intestati alle sezioni regionali di controllo.
Con la sentenza parziale n. 3/2025/DELC, è stato affrontato il tema della legittimazione ad impugnare la decisione di parifica del rendiconto regionale, che, come ribadito in dottrina (Bergo-Cecchetti), costituisce il modello paradigmatico dei procedimenti di controllo di regolarità-legittimità sui bilanci degli enti territoriali. Nella pronuncia in rassegna, in coerenza con i principi recentemente individuati dalla sentenza n. 34/2024 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e dalla sentenza n. 184/2022 della Corte costituzionale, si è ribadito che il Procuratore regionale abbia un’autonoma legittimazione ad impugnare la predetta decisione emessa dalla Sezione regionale, «nell’interesse della legge, a salvaguardia del “bene protetto” in concreto tutelato, sostanziantesi nella veridicità e nell’attendibilità dei bilanci, essendo lo stesso titolare di uno specifico interesse alla corretta verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, ovvero dell’interesse – come di recente ribadito dalla già citata sentenza n. 34/2024 delle SS.RR. in sede giurisdizionale – “alla legalità finanziaria”, che, in assenza della affermata legittimazione, rischierebbe di essere “illegittimamente sacrificato”».
Come precipitato di tale principio, si è, altresì, avuto modo di precisare che contrasti con la tutela del ricordato interesse alla legalità finanziaria – sulla cui tutela, come visto, si fonda la legittimazione ad impugnare della Procura erariale – un’eventuale rinuncia agli atti presentata dalla Procura generale in riferimento al giudizio di impugnazione. Tale rinuncia, infatti, nel peculiare prisma ‘certativo’ del giudizio di parifica (SSRRCO/QMIG/n.5/2022) – volto all’individuazione non più contestabile dei saldi contabili della gestione finanziaria di una regione e correlato, dunque, ad interessi che non sono nella disponibilità delle parti – «si sostanzierebbe non in un’ammissibile ‘rinuncia agli atti’, ma in una ‘rinuncia all’azione’. Ciò in quanto si verrebbe a disporre – peraltro da parte di soggetto diverso rispetto a quello che è ‘parte’ nel giudizio di parifica (Corte cost. sentenze n.1/2024, n. 39/2024 n. 59/2024 e correlate ordinanze a verbale allegate alle predette decisioni) – in modo definitivo, stante la non riproponibilità del ricorso da parte del soggetto legittimato all’impugnazione, dell’“interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale”, la cui tutela è intestata al Procuratore regionale, il cui coinvolgimento nel giudizio di parifica è ‘necessario’ (SS.RR. in sede giur. sentenza n. 34/2024). La predetta non riproponibilità del ricorso deriva ex se dalla non configurabilità di una nuova ‘certazione’ da parte della competente Sezione regionale di controllo dei medesimi saldi, stante la ciclicità del bilancio e delle relative verifiche, e dal definitivo spirare del relativo termine di impugnazione previsto dall’art. 124 c.g.c.».
La seconda sentenza, che si passa in rassegna (n. 4/2025/EL), nello scrutinare una deliberazione di mancata omologazione di un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), ha avuto modo di precisare le modalità attraverso le quali deve svolgersi il relativo giudizio di competenza delle sezioni regionali territorialmente competenti.
Per quanto attiene alle verifiche di merito, si è ribadito come un PRFP non possa fondarsi come misure di riequilibrio su «affermazioni meramente programmatorie, non essendo indicate, invece, concrete ‘misure’ in grado di conseguire gli obiettivi di risanamento indicati e, per quanto qui maggiormente interessa, non idonee a poter supportare il giudizio di ‘proporzionalità’, che costituisce uno dei due pilastri su cui si fonda il giudizio di omologazione del PRFP».
In merito alla procedura di controllo di competenza della sezione regionale, la sentenza in commento ha messo in evidenza in evidenza come la stessa non possa che essere connotata dalla ‘tempestività’, che «risulta necessitata, in particolare, dall’esigenza, oltre che di eliminare uno iato di precarietà nella gestione finanziaria dell’Ente locale, da quella di tutela dei terzi creditori, le cui azioni esecutive, come noto, ai sensi del comma 4 dell’art. 243-bis TUEL, risultano “sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale”». Si è così precisato che «l’iter procedurale di esame del PRFP di competenza della Sezione regionale di controllo prende l’avvio dalle verifiche del magistrato istruttore sulla completezza dell’istruttoria ministeriale, che vengono compendiate, unitamente agli altri elementi istruttori a disposizione, nella relazione di deferimento al collegio della sezione, attraverso la quale viene perimetrato l’oggetto del giudizio collegiale, sede del “contraddittorio finale con la Sezione, previa individuazione delle questioni principali emerse dall’istruttoria, sulle quali il Collegio, le amministrazioni interessate … si confrontano, sia attraverso la presentazione di repliche scritte, che in contraddittorio orale in adunanza pubblica” (SS.RR. giur. sent. n. 34/2024). La fase procedurale in esame deve essere improntata ad assicurare il rispetto del termine normativamente previsto di 30 giorni, ovvero, nel caso di ritardo nella conclusione della fase istruttoria ministeriale, comunque – ferma restando le necessità nelle more dello svolgimento degli incombenti ministeriali di continuare a svolgere controlli di regolarità e legittimità contabile sul ciclo di bilancio del Comune, con la possibilità di adottare anche misure ‘cautelari’ per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 148-bis TUEL – all’assoluta celerità degli eventuali ulteriori approfondimenti istruttori finalizzati ad “attualizzare” la situazione finanziaria dell’Ente per la decisione collegiale (SS.RR. spec. comp. sent. n. 18/2020/DELC). Come di recente messo in evidenza da queste Sezioni riunite il «“momento della decisione” è locuzione che deve essere letta nel senso che una volta fissata l’adunanza pubblica, quella data rappresenta il dies ad quem, entro il quale può essere utilmente prodotto ogni documento utile allo scopo di verificare ogni possibile aggiornamento dello stato di fatto. Oltre tale termine, è nella piena disponibilità e discrezionalità del Collegio decidere se attendere ulteriori atti e documenti, oppure decidere “allo stato degli atti”: tale discrezionalità non appare sindacabile in questa sede, come insindacabile deve ritenersi la decisione di non tener conto delle sopravvenute richieste, volte all’acquisizione dei documenti sopravvenuti, in assenza di un chiaro ed esplicito obbligo in tal senso» (sent. n. 38/2024)».
Diversamente opinando, come la pronuncia in rassegna non manca di mettere in luce, si rischierebbe una pronuncia di omologazione del PRFP, non solo in contrasto con la disciplina normativa di riferimento e con la relativa ratio, ma anche, per quanto qui maggiormente interessa, connotata da una motivazione potenzialmente ‘perplessa’, in quanto il protrarsi della procedura di controllo potrebbe determinare, in sede di giudizio finale sul PRFP, commistioni con profili attinenti, invece, all’attualizzazione della situazione della gestione finanziaria del Comune e alle verifiche sul conseguimento dei risultati intermedi del PRFP, ontologicamente estranee al giudizio di omologazione dello stesso.

