Sezione di controllo Sardegna, n. 34/2019/PAR (Pres. Cabras, Est. Lucarini). Compensi di amministratori di società a partecipazione pubblica – i “costi complessivi” vanno intesi al lordo di tutte le loro componenti (comprese quelle previdenziali).
Il Sindaco del Comune di Sanluri, dopo aver dopo aver effettuato un sintetico riferimento alla normativa in tema di compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica (art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 175/2016 e all’art. 4, comma 4, del decreto – legge n. 95/2012), ha chiesto se i tetti di legge previsti (secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non deve essere superiore all’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013) siano da intendersi considerando come parametro il compenso erogato agli amministratori della stessa società nel 2013 comprensivo dei costi al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari, oppure la spesa totale sostenuta dalla società per gli amministratori nel 2013 comprensiva anche dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico della società.
La Sezione ha chiarito che il limite di spesa “transitorio”, oggi ancora vigente, previsto dal d.l. n. 95/2012, espresso in termini di “costo complessivamente sostenuto dalla società nel 2013”, deve essere considerato in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.). Secondo il Collegio, anche i nuovi limiti che entreranno in vigore quando sarà adottato il decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6 d.lgs. 175 del 2016 dovranno essere così intesi; tale ultima norma, non a caso, precisa che il limite di spesa sia “al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali”, quindi comprensivo degli stessi.
Il Collegio, quindi, conclude nel senso che: “è possibile enunciare la regola, espressione dei principi della prudenza contabile e della razionalità amministrativa, secondo cui, nella determinazione, ex ante, del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente in favore dell’organo amministrativo di società controllata, lo stesso debba essere adeguato tenendosi prudentemente al di sotto del limite di legge, che potrà essere raggiunto, e mai superato, solo in situazioni peculiari, come nel caso… di legittimo riconoscimento della parte variabile della retribuzione o di sopravvenute modifiche legislative alle sotto voci di costo che, nel loro insieme, concorrono a determinare il costo complessivo a carico del bilancio della società pubblica”.
La delibera è qui reperibile:
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSAR/34/2019/PAR