CORTE DEI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – 21 GIUGNO 2019 N.16741
La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente pubblico e, quindi, quando la società possa definirsi “in house providing”.
Le società di capitali costituite o partecipate da enti pubblici per il perseguimento delle finalità loro proprie non cessano solo per questo di essere delle società di diritto privato la cui disciplina, se non disposto diversamente, riposa sulle norme del codice civile.
La società si configura come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia da coloro che ne impersonano gli organi, sia rispetto ai soci ed è titolare di un proprio patrimonio riferibile solo ad essa e non a chi detiene azioni o quote di partecipazione. Risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente pubblico e la società e non può dirsi arrecato alla P.A. il danno che gli atti di mala gestio, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società. La responsabilità opera quindi sempre nei termini stabiliti dal codice civile, non diversamente che in qualsiasi altra società privata.
Una società può definirsi “in house providing” quando, contemporaneamente, ricorrono tre requisiti: il capitale sociale è integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieta la cessione della partecipazione a privati; la società esplica statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti; la gestione è, per statuto, assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.
L’art.103, comma 2, della Costituzione impone, al di fuori delle materie di contabilità pubblica, di trovare il fondamento della giurisdizione della Corte dei conti in una specifica disposizione di legge. La giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento dei danni arrecati dai gestori o dagli organi di controllo al patrimonio della società potrebbe fondarsi solo: o su una previsione normativa che eccezionalmente lo stabilisca nonostante si tratti di danno arrecato ad un soggetto privato o sulla attribuzione alla società partecipata della qualifica di ente pubblico.
Ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile, non può attribuirsi un carattere meramente formale al requisito della iscrizione nello statuto della società in house della clausola di appartenenza esclusiva del capitale sociale all’ente che esercita il controllo in termini analoghi a quelli propri del controllo gerarchico e alla esplicitazione nel medesimo statuto del potere dell’ente pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società. E’ essenziale che siano resi manifesti, nei rapporti interni ed esterni, il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione della P.A. da cui promana.
La soggezione alla responsabilità contabile presuppone un rapporto di immedesimazione e dipendenza gerarchica della società in house dalla P.A. e tale rapporto è cosa del tutto diversa da un rapporto di influenza di fatto che può mutare per effetto dell’ingresso di nuovi soci o può essere contrastato dagli organi sociali in ragione della autonomia soggettiva della società.