La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio si pronuncia sul principio di non duplicazione dei controlli
Con sentenza n. 687/2020 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio si è pronunciata sulla sussistenza della giurisdizione contabile rispetto alla gestione economale dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni). Il principale motivo di interesse della decisione risiede nella risoluzione della questione preliminare sottoposta al Collegio in merito alla soggezione dell’IVASS alla disciplina relativa ai conti giudiziali.
La questione preliminare è così articolata: l’ente citato è già soggetto al controllo delineato dalla legge n. 259/1958, a cui sono sottoposti gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – in attuazione dell’art. 100 della Costituzione, ai sensi del quale la Corte dei conti “partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”. Al contempo, sembrano sussistere nel caso di specie anche i presupposti per l’applicazione della disciplina relativa alla presentazione dei conti giudiziali, a patto che sia accertata la corrispondenza di figure e attività proprie dell’ente in questione rispettivamente alla definizione dell’agente contabile e a quell’attività di maneggio di denaro pubblico o di altri beni pubblici che giustifica l’attivazione del giudizio di conto.
La scelta del Codice di giustizia contabile, come è noto, è stata nel senso di non offrire un’elencazione delle diverse figure di agenti contabili sottoposti al giudizio di conto, così che per determinare sia la fisionomia di questa figura, sia il perimetro delle amministrazioni interessate, risulta fondamentale la ricognizione della giurisprudenza, fermo restando che il giudizio di conto rispetto alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato si svolge “secondo quanto previsto a termini di legge” (art. 137 c.g.c.): le Sezioni Unite della Corte dei conti in sede giurisdizionale hanno ribadito, sul punto, che “nell’ambito degli enti pubblici, e, in particolare, nell’ambito delle autonomie locali, gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione” (sentenza n. 30/2014/QM).
Considerato l’inciso finale di tale disposizione (ossia l’art. 137 c.g.c.) e la circostanza che l’IVASS risulta già sottoposto al controllo del giudice contabile ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, appare quindi porsi la questione se la sottoposizione allo specifico controllo delineato dalla legge n. 259/1958, visti i caratteri di completezza ed esaustività che lo appaiono connotare, non giustifichi la sottrazione dell’ente in questione alla disciplina inerente la presentazione dei conti giudiziali. A sostegno della “esenzione” dell’ente dal giudizio di conto potrebbe richiamarsi il principio di non duplicazione dei controlli della Corte enunciato dalle SS.RR. nella pronuncia sopra richiamata: trattasi di principio “applicabile estensivamente a tutti i funzionari di uffici, enti e organismi tenuti per legge a rendicontare alla propria amministrazione la loro gestione, pur allorquando questi rendiconti amministrativi siano assoggettati al controllo della Corte dei conti” (sent. n. 30/2014/QM), in forza del quale i conti resi dal funzionario all’interno della propria amministrazione non sono autonomamente sottoposti al controllo del giudice contabile ma “rifluiscono” nel rendiconto consuntivo annuale, già assoggettato al controllo della Corte. È chiaro allora che l’accertamento della presenza di una figura corrispondente all’agente contabile nell’ente in questione – nonché degli altri requisiti necessari per l’attivazione del giudizio di conto – presuppone la risoluzione della questione preliminare relativa alla suesposta possibile “concorrenza” degli strumenti di controllo affidati alla Corte dei conti. La questione potrebbe peraltro assumere un carattere più generale, visto l’elevato numero di enti che si trovano in una situazione analoga o comunque comparabile a quella dell’IVASS.
Rispetto alla questione preliminare – sulla quale ci si soffermerà ora in ultima analisi, trascurando la restante parte della decisione – la Sezione giurisdizionale del Lazio rileva che “la sussistenza in capo alla Corte dei conti del controllo sulla gestione finanziaria dell’IVASS che […] è disciplinato dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, non elide il controllo giurisdizionale della gestione e del corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche che si realizza con la sottoposizione degli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni al particolare giudizio di conto che si svolge […] dinanzi ad un giudice specializzato nelle materie di contabilità pubblica”. Ciò in quanto, osserva la Sezione, i due tipi di controllo hanno “presupposti, modalità, e finalità diverse”. Mentre il controllo sulla gestione finanziaria – che si svolge nei due diversi modi di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 259/58 – è svolto dalla Sezione di controllo, involge principalmente i conti consuntivi e i bilanci di esercizio delle Amministrazioni e si compendia in una relazione al Parlamento, il giudizio sul conto compete alle Sezioni giurisdizionali, verte sull’operato dell’agente contabile (al fine del controllo della regolarità di ciascuna operazione specifica di riscossione e pagamento) e può risolversi, in caso di irregolarità, nella condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme mancanti. Queste due funzioni allora “nel caso in esame, non determinano una duplicazione dei controlli, in quanto si compendiano tra loro, come in un rapporto di genere a specie”.
L’esame delle finalità e della struttura organizzativa dell’IVASS conferma, a parere della Sezione, quanto statuito: trattasi infatti di ente con personalità giuridica di diritto pubblico, le cui entrate sono costituite principalmente da contributi di carattere “parafiscale” (per via delle peculiari modalità di imposizione e della funzionalizzazione al perseguimento di interessi pubblici). Sono, allora, anche la natura di ente pubblico dell’IVASS e la natura parimenti pubblica delle risorse finanziarie e del servizio reso ad escludere che il duplice controllo violi il principio di alternatività richiamato in precedenza. Quest’ultima notazione può forse valere a circoscrivere la portata della pronuncia – che altrimenti potrebbe intendersi quale affermazione in generale della possibile concorrenza dei controlli in questione, in potenziale contrasto con quanto già affermato dalle SS.RR., seppure in relazione ad una diversa fattispecie -, nel senso di imporre in ogni caso al giudice contabile un’accurata verifica in concreto della fisionomia dell’amministrazione potenzialmente assoggettata al controllo e della sussistenza dei requisiti per l’individuazione dell’agente contabile tenuto alla resa del conto.
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