La Seconda Sezione d’Appello afferma la territorialità di Equitalia quanto alla presentazione del conto dell’agente contabile
Ordinanza n.44/2019
La Sezione Giurisidzionale Abruzzo, nel 2016, aveva ritenuto che le aritcolazioni territoriali di Equitalia (Nord, Centro e Sud) fossero sub-agenti contabili e che, pertanto, il conto dovesse essere presentato da Equitalia SpA (nel frattempo confluita in Equitalia Servizi Riscossione spa) presso la Sezione giurisdizionale Lazio.
L’Amminsitrzione ha impugnato l’ordinanza e la Sezione d’Appello riforma il pronuciamento affermando che le articolazioni territoriali di Equitalia operano in modo autonomo e che la holding svole funzioni di controllo, coordinamento e indirizzo strategico, ma non l’attività di riscossione. L’attività di agente contabile, quindi, è propria delle società territoriali che devono presentare il relativo conto.
Appare di rilievo anche il riferimento ai pareri delle SSRR in sede consultiva (nn 2/2014 e 2/2015) che non hanno, ad avvisto della Sezione d’Appello, effetto vincolante.