Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono intervenute con una pronuncia di orientamento generale in materia di conseguimento degli equilibri e pareggio di bilancio degli enti territoriali ed effetti sulle condizioni per il ricorso all’indebitamento.
L’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge ronforzata n. 243/2012, recante le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1-2-3-4-5 degli schemi di bilancio del d.lgs. n. 118/2011) e le spese finali (titoli 1-2-3 del medesimo schema di bilancio).
Tale normativa, caratterizzata dall’ispirazione economica del sistema europeo dei conti, esclude la rilevanza, tra l’altro, delle entrate da contrazione di debito (titolo 6) che, in quanto poste puramente finanziarie, non transitano in un conto economico, imponendo, di conseguenza, all’ente territoriale che ne fa ricorso, di “coprire” altrimenti, ai fini del conseguimento dell’equilibrio in esame, le spese di investimento (che, invece, nel sistema di contabilità finanziaria trovano legittima copertura nelle entrate da indebitamento) e costituendo, pertanto, il rispetto del pareggio di bilancio anche il presupposto per la legittima contrazione di indebitamento ai sensi dell’art. 10 della L. n. 243.
Tuttavia, le norme della citata legge rinforzata n. 243 non esauriscono il quadro delle regole contabili di finanza pubblica tese a garantire gli equilibri di bilancio degli enti territoriali, permanendo, accanto a quelle funzionali al conseguimento degli obiettivi posti in sede europea anche quelle strumentali, e necessarie, al mantenimento degli equilibri finanziari, di competenza e di cassa, del singolo ente.
Ed è in tale contesto normativo che si inseriscono sia l’art. 1, comma 820 e ss. della legge n. 145/2018 che, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 sia il comma 821, per effetto del quale, a decorrere dall’anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo così attribuendosi valore giuridico, pur in assenza di specifiche sanzioni, al conseguimento di un “equilibrio finanziario complessivo di competenza” anche in sede di consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e da mantenere nel corso dell’esercizio.
Ne consegue la sussistenza di un complesso quadro normativo che affianca alle disposizioni in tema di “pareggio di bilancio” funzionali all’osservanza degli obiettivi posti in sede europea, le norme in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali dettate dal d.lgs. n. 118/ 2011 nonché dal su richiamato comma 821 della legge n. 145/2018 che, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall’art. 81, sesto comma, della Costituzione, non può determinare il superamento della disciplina sul pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge rinforzata n. 243/2012.