Divieto di soccorso finanziario per i comuni verso i consorzi

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si pronuncia, in sede consultiva, sull’applicazione del cd. divieto di soccorso finanziario, di cui all’articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, anche ai consorzi di servizi partecipati da enti locali, aderendo all’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il suddetto divieto si estende anche a tali enti. Sez. Lombardia 296/2019/PAR

L’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) stabilisce che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Detta norma impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non possono, dunque, reputarsi ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.

È stato, così, evidenziato (vd. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 66/2018/PAR) che l’articolo 14, comma 5, TUSP “fissa un generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie “a fondo perduto” in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l’ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con finalità di risanamento aziendale e per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo, in quanto sottendenti prestazioni di servizi di interesse generale ovvero la realizzazione di programmi di investimenti affidati e regolati convenzionalmente, secondo prospettive di continuità”.

Con specifico riferimento all’applicabilità ai Consorzi di servizi partecipati da enti locali del cd. divieto di soccorso finanziario, di cui alla disposizione normativa in parola, come già osservato dalla giurisprudenza della Corte dei conti (vd. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo nella deliberazione n. 279/2015/PAR), assume rilievo l’art. 2615 c.c. “il quale attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che “per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”. In altre parole, come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, “il consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio. […] Il consorzio con attività esterne […] ha autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale (Cass. 18235 del 2008)”.

Ciò posto, alla luce del quadro normativo analizzato e dei principi sottesi alla disciplina esaminata, la Sezione non rinviene elementi per discostarsi dall’orientamento della Corte dei conti che, nonostante la norma si riferisca direttamente solo ad organismi strutturati in forma di società di capitali, ha ritenuto estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ai Consorzi di servizi che integrano, parimenti, “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale”.

 

ELEMENTI DELLA DELIBERA COMMENTATA
SEZIONE: Sezione regionale di controllo per la Lombardia

NUMERO: 296

ANNO: 2019

DATA DI PUBBLICAZIONE: 17 luglio 2019

RELATORE: Ottavio Caleo

LINK: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/296/2019/PAR

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