Dissesto: sollevata questione di costituzionalità

Sezione Riunite in speciale composizione ord. 16/2019

E’ sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, nella parte in cui prevede un automatismo nell’avvio della procedura di dissesto nel caso di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, senza tener conto della reale situazione finanziaria dell’Ente, che può essere mutata nelle more dei controlli, specie se protrattisi oltre i termini ordinatori previsti dall’art. 243 quater, commi 1 e 3, e al contempo, non consente alle amministrazioni che inizino un nuovo mandato in pendenza del predetto termine, di avvalersi del suo ampliamento per la deliberazione del Piano. Infatti, un simile ampliamento è previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del Tuel, per i soli casi di nuovo mandato elettorale iniziato a Piano già approvato (e non se iniziato a Piano non ancora approvato).

Si ritiene, in particolare, che l’impianto normativo descritto violi gli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 1, Cost., anche in combinato disposto con l’art. 1, Cost., che codificano il principio costituzionale di pareggio di bilancio, e la tutela del bene bilancio, anche per i profili di correlazione con quello di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo, nonché gli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., che esprimono i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nel punto in cui non appare idoneo a perseguire il fine del raggiungimento del riequilibrio finanziario degli Enti ma, anzi, sembra contraddirlo, anche prevedendo trattamenti uniformi per situazioni non equivalenti.

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