Demanio Pubblico

La recente sentenza n. 7739/2020 delle sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla c.d. sdemanializzazione tacita.

Con tale pronuncia le sezioni unite hanno precisato che “il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello Stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita”, riconoscendo espressamente al provvedimento di declassificazione natura esclusivamente dichiarativa, cioè soltanto ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene.

Le Sezioni Unite hanno in sostanza chiarito che la regola contenuta nell’art. 829 c.c. del 1942 è uguale a quella prevista dall’art. 429 c.c. del previgente codice del 1865 poiché – oggi come ieri – si deve solo stabilire, con un accertamento di fatto, se si è verificata la c.d. sdemanializzazione tacita, ossia se il bene ha mantenuto o perduto la sua destinazione ad uso pubblico.

La questione affrontata dalla Suprema corte, in sede di impugnazione di una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, riguardava la domanda di accertamento della natura non più demaniale di un’area su cui era stato eretto un edificio.

La sentenza evidenza che il principio subisce due eccezioni:
● la prima riguarda i beni del demanio marittimo, in base all’articolo 35 del Codice della navigazione;
● la seconda per l’espressa previsione dell’articolo 947, comma 3, del Codice civile per il demanio idrico.
In questi due casi si richiede, per la sdemanializzazione, un espresso provvedimento amministrativo (così anche Corte di Cassazione, seconda sezione, 10817/2009).

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