Decisione di parifica e valore del giudicato

La Sezione controllo Campania decide sul rendiconto regionale annualità 2017 e 2018

Decisione 217/2019/PARI – est. Sucameli; Pres. Longavita

Allegati alla delibera A e B

Documento integrale: clicca qui

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha deliberato la parificazione dei rendiconti “generali” della Regione Campania per gli esercizi 2018 e 2019 (giudizi riuniti per ragioni di economia processuale e in ossequio al principio di continuità del ciclo di bilancio), con una parziale eccezione relativa al conto del bilancio 2017 e 2018 (laddove non contabilizza un maggiore residuo attivo “tecnico” di neutralizzazione verso il sistema sanitario regionale) e, correlativamente, del prospetto del risultato di amministrazione 2017 e 2018 (nella parte in cui il saldo esposto non tiene conto del menzionato credito e in quella in cui non contabilizza nel fondo rischi un “onere di ripristino della autonomia imprenditoriale” delle aziende sanitarie). 
In particolare, la Sezione ha ritenuto di non parificare il risultato di amministrazione nella misura in cui non dà la corretta rappresentazione (principio dell’accountability) dell’intervenuta attribuzione di risorse da parte delle aziende sanitarie locali, per ripianare il disavanzo sanitario pregresso, in violazione sia dell’art. 30 del d.lgs 118/2011 che del principio di autonomia imprenditoriale.
Tale attribuzione è intervenuta tramite provvedimenti del commissario ad acta preposto al piano di rientro del settore sanitario che ha riassegnato, nell’ambito del perimetro sanitario finanziato dal bilancio regionale, eccedenze derivanti dalla smobilizzazione di parte del patrimonio degli enti sanitari a seguito di un’opera di asserita “sistemazione contabile”. L’operazione è stata “autoqualificata” come destinazione del risultato d’esercizio degli enti del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 118/2011, che però limita drasticamente le possibilità di utilizzazione di tali proventi, in conformità all’autonomia imprenditoriale riconosciuta alle aziende del servizio sanitario regionale. Una parte del fondo di accantonamento che la Regione dovrà accendere, inoltre, corrisponde a risorse di mera rivalutazione, che devono essere sostituite da risorse finanziarie effettive, apportate mediante il risultato di amministrazione al bilancio sanitario.

La decisione affronta anche il tema della attuazione del precedente deliberato di parifica a seguito della sentenza C. Cost. n. 146/2019 (decisione n. 172/2019/PARI), superando un’eccezione di giudicato. In proposito la Sezione evidenzia (nella relazione allegata alla decisione di parificazione) che “va rilevato che la contabilità, quando riferita a due distinte annualità, rappresenta sezioni di flusso inscindibili di un medesimo fenomeno, che costituisce “causa” del giudizio (vale a dire, le scritture contabili sintetiche dei fatti di gestione, consistenti nelle vicende giuridiche dell’obbligazioni della Regione, e lo stato del loro “equilibrio”). L’inscindibile unità del procedimento e del fenomeno controllato ridonda nelle “formalità” del giudizio”, con una visione quindi al contempo dinamica e unitaria del ciclo di bilancio.

La deliberazione è articolata in una “ decisione”, che effettua una parificazione in senso stretto e una verificazione rispetto al diritto sul bilancio(Allegato A), e una relazione sulla gestione allegata (Allegato B) ex art. 41 T.U. Cd,c, in materia di società partecipate, fondi comunitari, l’analisi del bilancio del Consiglio regionale a seguito della decisione n. 172/2019/PARI.
La deliberazione “chiude” entro il 2019, recuperando lo storico ritardo riscontrato nel ciclo di bilancio della Regione Campania, grazie alla collaborazione fattiva della Regione stessa.  

PRINCIPI DI DIRITTO RICAVABILI DALLA DELIBERA

 – La deliberazione di parificazione è articolata in una “decisione”, nella quale viene operata la “parificazione” in senso stretto (ricostruzione del “fatto”, ovvero dei conti) e una “verificazione” (rispondenza del “fatto” al diritto), le cui motivazioni sono specificamente illustrate in apposito atto (Allegato A), e in una “relazione” sulla gestione (Allegato B) ex art. 39-41 T.U. C.d.c.

Le “formalità della giurisdizione contenziosa”, che conferiscono forza e valore di “giudicato” alla “decisione” di parificazione, corrispondono a quelle proprie del “giudizio sui conti” (ex artt. 27 e ss. del R.D. 13 agosto 1933, n.1038), oggi refluite nelle disposizioni sul “giudizio di conto” (ex artt. l37 e ss. c.g.c.);

Nella decisione di parificazione vanno distinti gli “accertamenti positivi di parificazione”, da quelli negativi, i primi danno luogo ad un giudicato soltanto formale ed il loro effetto “certativo” si collega all’atto amministrativo che approva il rendiconto generale, mentre ai secondi è possibile riconoscere il valore e la forza sostanziale del “giudicato”; gli accertamenti positivi del giudizio di parificazione, pertanto, restano nella disponibilità dell’Amministrazione, che può sempre rilevare possibili errori da correggere negli esercizi successivi, così come resta nella potestà normativamente prevista dell’amministrazione medesima di rivalutare poste e saldi risalenti nel tempo, ex art. 3, c.4, del d.lgs. n.118/2011.

Nel giudizio di parificazione è possibile riunire più procedimenti, relativi a rendiconti di esercizi finanziari successivi, per ragioni di economia processuale, anche in omaggio al principio di “continuità di bilancio”;

– Non è parificabile il rendiconto generale della Regione nella parte del “conto del bilancio” che non contabilizza il maggiore residuo attivo “tecnico” di neutralizzazione verso il sistema sanitario regionale e, correlativamente, il “prospetto del risultato di amministrazione”, nelle parti in cui il relativo saldo: a) non tiene conto del menzionato credito e b) non contabilizza nel fondo rischi un “onere di ripristino della autonomia imprenditoriale” delle aziende sanitarie.

L’attribuzione di risorse delle aziende sanitarie locali per ripianare il disavanzo sanitario pregresso, posta in essere in violazione dell’art. 30 del d.lgs 118/2011 e del “principio di autonomia imprenditoriale”, non consente di parificare il “risultato di amministrazione”, per la corrispondente parte, in base al principio di accountability.

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