Nota a sentenza 30/2021 Seconda Appello
La sezione II di appello conferma la sentenza 138/2019 della Sezione giurisdizionale Emilia Romagna concernente un danno da inappropriatezza prescrittiva per prestazioni di riabiltiazione.
Preliminarmente, la sentenza interviene in materia di occultamento doloso e prescrizione affermando che “l’occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge” senza che siano necessari particolari artifici e raggiri
A valle di una dettagliata ricostruzione della regolamentazione dei DRG la sentenza poi afferma che “Non sussiste alcuna automatica estensione della convenzione (e quindi dell’accreditamento) a tutte le prestazioni rientranti nella branca già oggetto di convenzione, come se rilevasse unicamente la denominazione della branca a prescindere dalle singole prestazioni incluse di volta in volta in essa, in quanto bisogna tener conto proprio delle singole prestazioni previste e valutate al momento del convenzionamento (Cons. St. 15.06.2004, n. 3961).” Perciò “Le condotte ascrivibili agli odierni appellanti siano state adottate contra jus, sia in relazione alle terapie, ormai pacificamente, qualificabili come estensive , sia in relazione a quelle che avrebbero dovuto essere erogate in regime ambulatoriale.”
Nel caso in esame, la maggioranza dei ricoveri si è rivelata del tutto inappropriata
In conclusione, l’illiceità non può considerarsi limitata alla sola percezione di rimborsi più cospicui rispetto a quelli dovuti in forza dalla natura estensiva, pacificamente accertata, delle terapie praticate, “bensì assume uno spettro molto più vasto, che risale all’inappropriatezza dei percorsi terapeutici prescritti ai pazienti”
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