Comune di Roma: danni al patrimonio immobiliare.

La gestione del patrimonio immobiliare disponibile del Comune di Roma al vaglio della Corte dei Conti.

Il patrimonio immobiliare del Comune di Roma è stato oggetto di numerose sentenze della Sezione Giurisdizionale Lazio, sia con riferimento al patrimonio disponibile (e quindi possibile oggetto di locazione al prezzo di mercato) sia con riguardo al patrimonio destinato ad uso pubblico a fini sociali (che non può quindi essere affittato a prezzo di mercato ma comporta l’applicazione di canoni ridotti). Grande parte del patrimonio disponibile è, nel Comune di Roma, affidato in gestione ad una società di servizi.

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’accertamento della responsabilità per il danno che un ente locale assuma di avere subito da una società privata nel corso dell’esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione integrata del proprio patrimonio immobiliare, atteso che la delega a un soggetto privato dell’esercizio di funzioni istituzionali di un intero settore dell’amministrazione, quale la gestione del patrimonio immobiliare, configura un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, restando ininfluente a tal fine la natura privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto (Conforme: Cass. SS.UU. civili, sentenza 17 novembre 2017, n. 27281).

Risponde del risarcimento del danno da mancata valorizzazione del patrimonio disponibile l’Assessore al Patrimonio dell’ente locale che non informando ai principi di economicità e buona amministrazione, di cui all’art.97 Cost., l’esercizio della funzione di indirizzo di cui è titolare in ragione del ruolo rivestito, abbia, in riferimento al settore di propria competenza, omesso di adottare direttive e atti di indirizzo nei confronti delle strutture amministrative affinché concretizzassero l’obiettivo prioritario di vendita dei beni del patrimonio disponibile dell’ente locale, ovvero, in mancanza o nelle more della sua realizzazione, perseguissero l’obiettivo di valorizzare i medesimi beni attraverso la loro messa a reddito da locazione o mediante l’effettiva destinazione al perseguimento di finalità sociali, pregiudicando in tal modo la possibilità per l’ente locale di ritrarre dall’impiego di tali beni le utilità che essi sono in grado di generare.

Non rispondono del danno patrimoniale da mancata valorizzazione dei beni immobili del patrimonio disponibile i dirigenti pro tempore dell’ufficio competente per materia (nella specie, Dipartimento del Patrimonio), laddove risulti che alcun atto di indirizzo, nel quali sia stato fissato l’obbiettivo di procedere alla valorizzazione degli immobili del patrimonio disponibile, sia stato adottato, ai sensi degli artt. 42 e ss. del TUEL e dello Statuto comunale, dal vertice politico dell’ente.

Risponde del risarcimento del danno patrimoniale, da considerarsi attuale e concreto, da mancata entrata  una società privata, concessionaria dei servizi per la gestione integrata del patrimonio immobiliare dell’ente locale a cui siano stati attribuiti tutti i poteri di gestione del contenzioso (segnatamente l’an dell’iniziativa giudiziaria e il quomodo della sua cessazione), qualora la protratta inerzia nell’avvio e nella prosecuzione di azioni dirette alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dai canoni di locazione non riscossi per morosità di taluni conduttori degli immobili del patrimonio comunale disponibile, ricadenti nell’ambito del servizio di gestione affidato, abbia cagionato per l’ente locale non solo la perdita effettiva e irreversibile dei crediti medesimi (per intervenuta prescrizione), ma anche la perdita di chances di conseguire l’effettivo soddisfacimento dei crediti vantati.

LEGGI
SENTENZA N° 413/2018
SEZIONE LAZIO

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