Con la deliberazione n. 153 del 2018 la Corte dei conti per la Regione Siciliana evidenzia che l’inattendibilità del piano di riequilibrio finanziario – che non ha contemplato, nell’ambito della massa da ripianare, numerose passività (debiti fuori bilancio, passività verso società partecipate, debiti occulti) – e la presenza di gravi pregiudizi degli equilibri finanziari del Comune di Catania, accertati nell’ambito delle verifiche condotte sui bilanci consuntivi del 2015 e del 2016, rendono “necessario” e “indifferibile” l’accertamento della ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto.
Commento di Stefania Dorigo
La Sezione Regionale di controllo per la Sicilia, al termine di un lungo percorso in cui si sono intrecciati controlli sul conseguimento degli obiettivi intermedi di risanamento (art. 243 quater Testo Unico Enti Locali, comma 7) e sulla legalità finanziaria di bilanci preventivi e consuntivi (art. 1, c. 166, L. 266 del 2005), ha accertato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto del Comune di Catania. In particolare, la Sezione ha evidenziato la presenza di gravi criticità nell’esposizione debitoria del piano di riequilibrio finanziario approvato, nel quale la massa debitoria era stata fortemente sottostimata: ciò rende privo di significato il percorso di risanamento finanziario programmato. La sottostima delle passività, nel dettaglio, ha riguardato: 1) l’assenza di un prudente accantonamento al fondo rischi spese legali, che priva di attendibilità il risultato di amministrazione formalmente attestato alla conclusione degli esercizi finanziari; nel caso di un Ente in piano di riequilibrio, ciò si riflette anche sulla corretta determinazione del suo reale disavanzo; 2) la presenza di passività verso le società partecipate di fatto non correttamente quantificate e quantificabili; 3) la sussistenza di debiti fuori bilancio, in costante crescita e non inseriti nel piano pur se presenti, in parte, già all’atto della sua stesura.
La Sezione di controllo ha espresso anche alcune considerazioni sulla rimodulazione del piano da ultimo presentata dall’Ente, ai sensi dell’art. 1, c. 434, L. 232/2016. In disparte la pendenza di una questione di legittimità sul punto (nel frattempo risolta da Corte Costituzionale n. 18 del 2019) la disposizione non risulta applicabile al caso concreto, sia perché il Comune non rispetta i tempi, dettati dalla normativa europea, nel pagamento dei propri creditori sia perché la rimodulazione del piano risulta approvata oltre i termini di legge, riconosciuti come perentori (cfr. anche Sezione delle Autonomie, delibere n.22/2014/QMIG e n. 9/2017QMIG).
Infine, in merito ai debiti fuori bilancio, è stato evidenziato che la loro crescita costante e progressiva durante la vigenza del piano di riequilibrio rende il bilancio ed i documenti contabili privi della necessaria attendibilità e veridicità: infatti, una porzione considerevole delle spese viene disposta in difformità alle regole fissate dalle norme e dai principi contabili. Inoltre, l’anomala prassi di pagare tali debiti anteriormente al loro riconoscimento formale, oltre ad essere di per sé violativa delle norme sul procedimento di spesa, rende impossibile, per la magistratura contabile, verificare l’effettiva condizione di strutturale deficitarietà dell’Ente.
SEZIONE: Sezione di controllo per la Regione siciliana
NUMERO: 153
ANNO: 2018
DATA DI PUBBLICAZIONE: depositato in segreteria il 23 luglio 2018
RELATORE: Giovanni Di Pietro
MATERIA: enti locali – monitoraggio dei piani di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art. 243, comma 7, T.U.E.L.
STATO: impugnata; la sentenza delle sezioni riunite in speciale composizione che respinge il ricorso confermando la delibera in commento è la n.32 del 2019. La sentenza può essere letta qui
La deliberazione può essere letta qui