Breve repertorio in materia di debiti fuori bilancio

Si illustrano alcune recenti sentenze e pareri che hanno affrontato il tema dei debiti fuori bilancio

SENTENZE

Sentenza Sezioni Riunite n. 14 del 2022.

La necessità di procedere al finanziamento di debiti fuori bilancio, relativi a sentenze emesse in precedenza, non può ex se assurgere a parametro dirimente per valutare – in sede di omologazione del piano d riequilibrio finanziario pluriennale – la capacità dello stesso ad assicurare la prevista copertura di tutti i debiti fuori bilancio a suo tempo inseriti nel PRFP entro l’esercizio dell’anno successivo: in assenza di evidenze e di motivazione in ordine alla prevedibilità, al momento dell’approvazione del piano da parte del Comune, dell’emersione delle predette posizioni debitorie, esse non possono ridondare quale elemento per inferire la non “sostenibilità di un disavanzo di cui si imporrebbe – appunto perché non compreso nel piano – l’immediato e integrale finanziamento (con correlata contrazione degli spazi di spesa e di copertura delle quote di disavanzo)”

Richiama inoltre:

  1. La sentenza Sezioni Riunite n. 21/2016, 15/2019, Il complesso impianto normativo di riferimento muove dalla ratio unitaria di evitare il dissesto attraverso un fattivo e coerente comportamento economico-finanziario dell’ente locale nel tempo ipotizzato di rientro dal deficit. In tale contesto teleologico rientra il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci 17 preventivi e successivi, poiché tale coerente comportamento nel tempo previsto per il risanamento deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e successivi del predetto periodo.
  2. Sezioni Riunite n. 18/2020, 9/2021,8/2021,10/2021, Ruolo assolutamente centrale è rivestito, nelle fasi di accesso alla procedura e di attuazione del Piano, dal principio di proporzionalità e delle sue declinazioni. Più nello specifico, dopo la necessaria verifica sull’indispensabilità del ricorso al PRFP stante l’inadeguatezza in concreto degli strumenti ordinari di riequilibrio previsti dagli artt. 188, 193 e 194 Tuel (SS.RR. spec. comp. sent. n. 9/2021), ciò non può che comportare che: venga effettuata una valutazione dell’adeguatezza dei mezzi individuati dall’ente per il perseguimento dell’obiettivo del riequilibrio che tenga conto della situazione finanziaria effettiva dello stesso
  3. Sezioni Riunite 15/2019, «l’approvazione dello stesso (Piano PRFP), impone di verificare, in primo luogo, la corretta quantificazione del disavanzo da ripianare in base ai principi di veridicità e completezza. La “fase ricognitiva” del piano di riequilibrio, infatti, presuppone il corretto accertamento del dato iniziale del deficit e costituisce il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del Piano stesso, rappresentando l’obiettivo, in termini di risorse straordinarie da recuperare, del risanamento».

Sentenza Seconda Sezione Centrale di Appello 21/2023

Occorre prioritariamente partire dalla doverosa valorizzazione delle regole procedurali che presidiano il procedimento di spesa delle amministrazioni pubbliche. Lungi dall’essere uno stucchevole esercizio di burocratici passaggi, il cadenzato incedere dell’iter destinato a culminare con l’esborso rappresenta un presidio essenziale, finalizzato ad assicurare che alla programmazione segua una coerente allocazione delle risorse, ripartendo compiti e correlative responsabilità fra i soggetti chiamati ad operare in tale delicato segmento
dell’agire. Ogni scostamento genera scompensi ed è potenzialmente in grado di pregiudicare il corretto impiego della provvista finanziaria. Tuttavia, non ogni scostamento è destinato a tradursi in un danno erariale. In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento non è idonea a generare, di per sé ed in ogni caso, una responsabilità amministrativa in capo all’agente, ma può assumere una simile rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione.

Seppure l’intera vicenda presenti macroscopiche devianze dalla fisiologica articolazione dei passaggi procedurali, i disallineamenti percepibili sul piano della valutazione della gestione non si riverberano sul diverso piano della responsabilità amministrativa: attraverso il ricorso al meccanismo del riconoscimento del debito fuori bilancio è stata sterilizzata la capacità lesiva che il deficit strutturale era naturalmente in grado di innescare.

Richiama

21Sez. II App., 26/2020, 214/2019; Sez. App. III, 347/2018, App. Sicilia 38/2018, i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano concorso. In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento non è idonea a generare, di per sé ed in ogni caso, una responsabilità amministrativa in capo all’agente, ma può assumere una simile rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione.

Sezione Giurisdizionale Abruzzo Sentenza n.78/2022

La delibera di riconoscimento del debito a seguito dei citati decreti, frutto di precise scelte sottostanti del convenuto e del suo ufficio, da un lato non tiene conto degli oneri accessori che pure erano dovuti dal Comune ed erano già liquidi ed esigibili, ma addirittura, prevede una dilazione del pagamento degli importi relativi alla sorte capitale nei due esercizi successivi, dilazione non consentita senza un preciso assenso del creditore procedente, mai manifestato dalla società e neppure mai prospettato alla controparte.

Richiama:

  1. Corte dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n. 96 del 2015 Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 478 del 2010: Il ritardo con il quale il Responsabile avrebbe istruito il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio si porrebbe in evidente contrasto con i princìpi e le buone prassi contabili in base alle quali l’ente locale deve provvedere con tempestività, al fine di assicurare il rispetto (non solo formale) dei princìpi del pareggio e degli equilibri finanziari, posto che l’occultamento di debiti certi, liquidi ed esigibili osta ad una corretta rappresentazione della reale situazione contabile e determina situazioni di squilibrio più o meno gravi.

PARERI

Corte dei Conti Campania, Sez. contr. Delib. 25/02/2021, n. 25

Si esprime sull’impossibilità di utilizzare il riconoscimento di debito fuori bilancio per il ripiano delle perdite di una società partecipata I n proposito, va rammentato che il disavanzo è un saldo che agisce in diminuzione del patrimonio netto. Non possono essere quindi oggetto di riconoscimento i singoli debiti dell’ente dominato, ma solo il saldo dei costi e dei ricavi.

  1. parere n. 57/2020/QMIG 66/2018; parere n. 66/2018/PAR): il riconoscimento del debito fuori bilancio non ha una funzione esclusivamente “contabile” (ossia di traslazione della copertura dal bilancio dall’azienda speciale al bilancio dell’ente locale), ma anche di verifica della buona amministrazione da parte della struttura. Non è perciò riconoscibile un disavanzo pur dipendendo dal sorgere di una obbligazionefinanziaria di “valuta” per una transazione, parallelamente, dipende da una obbligazione di valore, risarcitoria, a carico del management in carica, per il quale l’ente locale è chiamato a verificare, nell’ambito dei propri poteri di sorveglianza contabile, la necessità di procedere a segnalazione alla Procura contabile.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato.

Diritto e Conti è un'associazione senza fini di lucro. Sostienici.

Scroll to Top