Blocco della spesa discrezionale in caso di squilibri nel bilancio

Scritto da
Magistrato della Corte dei conti, consigliere

 

Pronuncia Sezione controllo Campania n. 110/2019/PRSP depositata in data 22 maggio 2019. Est. Cassaneti (leggi la delibera qui)

Ente controllato: Comune di Pratella

Deliberazione di verifica delle misure correttive adottate alla scadenza dei 60 giorni previsti dall’art. 148-bis TUEL.

QUESTIONE AFFRONTATE: Verifica delle misure correttive ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, (di cui alla SRC Campania n. 97/2018). Il precedente deliberato accertava : i) la cessazione degli effetti della procedura di riequilibrio approvata dall’Ente nel 2014, mediante pronuncia di omologazione del PRFP ai sensi dell’art. 243-quater comma 7-bis TUEL, ii) un nuovo squilibrio, in relazione al quale si avviava una seconda procedura di controllo sulle misure correttive, ai sensi del comma 3 dell’art. 148-bis.

Allo scadere dei 60 gg., la Sezione accerta l’inidoneità delle misure correttive comunicate a cautelare gli equilibri di bilancio, per: a) la stima approssimativa dello squilibrio oggetto delle misure correttive, dovuta ad errata ri-quantificazione del disavanzo nel riaccertamento straordinario ed all’incerta indicazione delle poste debitorie, con effetti sulla corretta quantizzazione del risultato di amministrazione, pregiudicata altresì dalla mancata costituzione del FCDE; b) persistenza della scarsissima capacità di riscossione dell’Ente, con previsioni di incremento costituenti meri auspici e continuo ed ingente ricorso all’utilizzo di entrate a destinazione vincolata; c) scorretta rilevazione di “grado” e dimensione del disavanzo nelle scritture contabili dell’Ente, che rende privi di copertura tutti i programmi di spesa discrezionali.

Conformi: su blocco di tutta la spesa non discrezionale, cfr. SS.RR. spec. composizione n. 5/2019/EL; SRC Piemonte n. 268/2013/PRSP, SRC Lombardia n. 31/2014/PRSP e nn. 38 e 39/2018/PRSP; SRC Campania n. 107/2018/PRSP; 26/2015/PRSP, n. 119/2016/PRSP e n. 267/2017/PRSP

PRINCIPI DI DIRITTO DESUMIBILI DALLA PRONUNCIA

1. Svolgimento anche nella fase di “monitoraggio” disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 243 quater, commi 3 e 7, TUEL, dei controlli già previsti dall’art. 1, comma 168, della legge 266/2005 ed ora riportati nel testo dell’art. 148 bis TUEL.

2. Conferma della giurisprudenza della Sezione (n. 107/2018/PRSP vedi anche articolo nel sito sul blocco della spesa di Napoli) e delle SS.RR. (n. 5/2019/EL) sulla attuazione della preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa dell’Ente sulla base di uno squilibrio accertato sul saldo complessivo, con conseguente scopertura dei programmi di spesa “discrezionali”. La spesa è bloccata sino all’adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 TUEL; tale effetto si produce ex lege per l’accertamento, ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL, dell’inadeguatezza e dell’inidoneità delle misure correttive nonché in ragione di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonché la dovuta sostenibilità finanziaria delle spese non vincolate.

La pronuncia richiama la sentenza non definitiva n. 5/2019/EL delle SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione che della delibera n. 107/2018 che ha confermato i profili di merito rilevanti in tema di blocco della spesa discrezionale, in particolare, la qualificazione del blocco della spesa come quello dello scioglimento del consiglio comunale in assenza di tempestivo ripristino degli equilibri, come effetti conformativi di legge, discendenti dall’accertamento contabile.

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