Autorizzazione orale all’incarico esterno

Massima alla sentenza II Sezione Centrale d’Appello 81/2019

La violazione del’art.53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n.165/2001 in tema di incarichi esterni comporta responsabilità erariale. L’autorizzazione per un incarico esterno svolge una funzione essenziale di verifica della compatibilità dell’incarico conferito da terzi soggetti, pubblici o privati, con l’attività lavorativa ordinaria del dipendente pubblico.

Pur essendo inammissibile una autorizzazione implicita o in via di fatto, l’esplicitazione della valutazione da parte del datore di lavoro pubblico non richiede la forma scritta a pena di nullità. In conformità al carattere sostanziale della responsabilità amministrativa, ciò che è richiesto è che la valutazione sottintesa nell’autorizzazione venga realmente effettuata e che ciò sia dimostrabile.

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