Volentieri rilanciamo il saggio del Vice Direttore Francesco Sucameli, uscito lo scorso 30 dicembre 2020 su Federalismi.it (clicca qui).
Il lavoro, preliminarmente, analizza le principali novità introdotte dalla l. cost. n. 1/2012 dal punto di diritto sostanziale e sintetizza i principali effetti sul piano della ricostruzione sistematica del diritto del bilancio, alla luce della giurisprudenza costituzionale dell’ultimo decennio. Dopodiché, seguendo la doppia bisettrice della attuazione e dell’esecuzione costituzionale, ricostruisce il sistema delle fonti ed evidenzia i punti di maggiore criticità della nomopoiesi che è seguita alla l. cost. n. 1/2012. In particolare, l’Autore sostiene che il nuovo diritto del bilancio si basa sul principio dell’accountability, ossia sull’affermazione di un principio di democrazia cognitiva che allarga il rapporto del circuito fiduciario dal piano delle relazioni orizzontali tra assemblee elettive ed esecutivo a quello verticale tra cittadini ed elettori. Per tale ragione la forma della legge rinforzata non va letta come un mero irrigidimento procedurale finalizzato alla neutralizzazione di tensioni verso l’allentamento del rigore finanziario, ma come mezzo per assicurare la stabilità delle “regole del gioco” a mezzo delle quali i padroni del bilancio rendono conto alle comunità amministrate delle loro scelte e dei risultati finanziari della gestione.
Per tale ragione, successivamente l’entrata in vigore della l. cost. n. 1/2012, secondo l’Autore, sono di dubbia legittimità costituzionale le norme primarie, adottatale con fonte ordinaria, che hanno modificano la disciplina di diritto sostanziale del bilancio.
Sono analogamente di dubbia legittimità le norme che modificano i poteri dell’“arbitro” (ossia il giudice del bilancio) senza passare dalla fonte rinforzata. Infatti, la Corte dei conti, ancor più nel sistema della l. cost. n. 1/2012, si pone come un organo costituzionalmente necessario per il sindacato neutrale del bilancio, inteso come bene pubblico, sindacato che non può essere surrogato da controlli della stessa amministrazione. Il controllo che scaturisce dall’obbligo generale di trasparenza dei conti pubblici genera un nuovo modello di sindacato che l’Autore denomina come “neo-cavouriano”.
Il nuovo contesto costituzionale ed il nuovo controllo, secondo l’Autore, è la risultante dell’incontro di due “reagenti”: «il sindacato neutrale del bilancio costituzionalmente attribuito alla Corte dei conti (che emette infatti pronunce di accertamento si sensi dell’art. 148-bis TUEL); la clausola generale di copertura/equilibrio/sostenibilità, la quale, si rammenta, è in grado da sola di produrre effetti, per giurisprudenza costituzionale, anche “senza l’interposizione legislativa”. In un mutato scenario sostanziale di tal fatta, è evidente che le forme del controllo, per loro natura sommarie, devono essere integrate da quelle conteziose e a cognizione piena, da parte del giudice naturale della contabilità pubblica». Il riferimento è, ovviamente, al nevralgico ruolo delle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 c.g.c.).