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No items foundIL MITO URBANO DELLA CAUSA IRRAZIONALE DEI CONTRATTI DERIVATI. RIFLESSIONI A MARGINE DI UN RECENTE CASO INGLESE
Pierre de Gioia Carabellese Attualità e Giurisprudenza
Abstract
Le controversie in materia di derivati continuano a suscitare interesse arrivando ad assumere contorni finanche comparatistici. Il riferimento va alla decisione di un tribunale minore di Londra, High Court, il primo grado della giustizia inglese. Quest’ultimo ha dichiarato l’invalidità di un contratto derivato retto dalla legge inglese, derivato concluso fra un comune italiano e due banche straniere. L’invalidità, tuttavia, non riguarda la causa italiana del contratto, concetto giuridico peraltro estraneo al common law, che viene ritenuto irrilevante al fine della valutazione di un derivato retto dalla legge inglese. A contrario, la High Court richiama il concetto di capacity, di capacità, di cui l’ente contraente, sia pubblico che privato, deve essere dotato; in questo contesto il precedente richiamato è il ben conosciuto precedente di “Hazell”. Nella propria decisione, la High Court evidenzia, con riferimento alla capacità negoziale di un ente italiano pubblico, la contraddittorietà delle disposizioni costituzionali e di quelle del TUEL. L’elemento poc’anzi richiamato, secondo la tesi avanzata nel presente scritto, dovrebbe far riflettere, in Italia, sul basso grado di intellegibilità, e contraddittorietà, delle leggi domestiche. Infine, la Corte, in forza del consolidato principio dell’unjust enrichment, riconosce alle banche il change of position, dunque, il diritto a chiedere la restituzione delle somme. Questo diritto sorge quale conseguenza dell’ affidamento riposto su di un contratto che, fino alla data della domanda giudiziale, le parti avevano ritenuto assolutamente valido.
Abstract[En]
THE URBAN MYTH OF THE IRRATIONAL CAUSE OF DERIVATIVE CONTRACTS. REFLECTIONS ON THE MARGIN OF A RECENT ENGLISH CASE
Judicial controversies relating to derivatives seem to be “alive and kicking”, even in a scenario where these contracts have been on for decades. A quite recent case from the High Court in London relates to a derivative contract governed by English law, yet with one of the parties being an Italian Council, the comune. Pursuant to the line of reasoning advocated by the Court, the invalidity of the contract, in this controversy, did not stem from the lack of cause, causa del contratto, rather because the Council involved did not have the relevant capacity. Additionally, the High Court, in ascertaining these contracts concluded in Italy, did not hesitate to take a dip at the multifarious and sometimes contradictory Italian statute, including the constitutional ones. It is also for this that, not before the “Cattolica” landmark case, the capacity of comune to sign derivatives was not clear yet. Finally, because of the declaration of invalidity of the contract, the principle of unjust enrichment, an entrenched legal concept in English law, was applied. Ultimately, derivative contracts, including the ones signed in Italy by local municipalities, and governed by English Law, came back home, the UK and English common law, to have a better and more understandable categorisation.
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